La Responsabilità Civile dei «Precettori» e dei Genitori in materia di vigilanza dei minori
2025/3, p. 4
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La Responsabilità Civile dei “Precettori” e dei Genitori in materia di vigilanza dei minori.
In relazione ai danni che si verificano in occasione dello svolgimento di attività a favore dei minori, la norma che disciplina il caso di responsabilità è l’articolo 2048 del codice civile il quale recita testualmente:
“Il Padre e la Madre o il Tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
La presunzione di responsabilità dei precettori si basa sull’omessa vigilanza dei minori, in quanto, a causa della loro immaturità possono facilmente arrecare danni a terzi, per cui chi è incaricato di sorvegliarli deve impedire tale eventualità (culpa vigilando).
Tuttavia, in alcuni casi vi può essere corresponsabilità tra gli insegnanti e i genitori con conseguente suddivisione dell’obbligo di risarcimento del danno o addirittura, nel caso in cui l’insegnante dimostri di non aver potuto impedire il fatto, esclusivamente una responsabilità del genitore il quale non ha saputo impartire una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando).
Su tali aspetti la Suprema Corte di Cassazione si è così espressa (sentenza n. 12.501/2000):
“Chiunque procuri un danno ingiusto a un’altra persona è tenuto a risarcirla per lo svantaggio subito. E se si tratta di un minore, a pagare i danni dovrà essere il genitore. Non cambia nulla se il fatto è stato commesso a scuola: il docente può essere sanzionato soltanto in caso di colpa grave”.
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