Sabbarese Luigi
Riorganizzazioni e convenzioni
2024/4, p. 3
I punti salienti sulla riorganizzazione delle circoscrizioni degli Istituti religiosi e le convenzioni tra questi ultimi e le Diocesi/Parrocchie.

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Riorganizzazioni e convenzioni
I punti salienti sulla riorganizzazione delle circoscrizioni degli Istituti religiosi e le convenzioni tra questi ultimi e le Diocesi/Parrocchie.
In questa comunicazione, informo i Superiori maggiori circa l’attività più recente dell’area giuridica della CISM. In modo particolare presento i punti salienti delle note confluite nella pubblicazione a cura dell’Area giuridica della CISM: I Superiori Maggiori, la riorganizzazione degli Istituti, le convenzioni con diocesi e parrocchie, che comprende il Vademecum per i Superiori Maggiori Ordinari; la riorganizzazione delle circoscrizioni degli Istituti di Vita Consacrata (IVC) e delle Società di Vita Apostolica (SVA) e gli Schemi-tipo per le convenzioni tra Diocesi/Parrocchie e IVC o SVA. Infine, accenno alla nota, in avanzato stato di elaborazione, redatta congiuntamente dall’area giuridica CISM-USMI: Gli abusi negli IVC e nelle SVA nei confronti di minori e di adulti vulnerabili. Orientamenti per i Superiori Maggiori.
Vademecum per i Superiori Maggiori Ordinari
Nel Vademecum sono presi in considerazione solo ed esclusivamente i Superiori maggiori degli Istituti Religiosi (IR) e delle SVA clericali di diritto pontificio (due condizioni che si devono dare simultaneamente); si tratta dei Superiori maggiori che hanno almeno la potestà esecutiva ordinaria: questi soli per il diritto sono anche Ordinari (cf. can. 134, § 1).
Dal punto di vista legislativo e dottrinale oggi tutta la problematica risulta alquanto delimitata perché concerne solo una parte degli IR e delle SVA, cioè quelli clericali di diritto pontificio i cui Superiori maggiori sono Ordinari (cf. can. 134, § 1) e hanno nei confronti dei loro membri almeno la potestà ecclesiastica esecutiva ordinaria (cf. can. 596, § 2). Quindi, l’approfondimento sulla figura del Superiore maggiore in quanto Ordinario dovrà essere rivolto principalmente in riferimento all’ aspetto gerarchico della Chiesa, toccando così la questione complessa e delicata riguardante la natura della potestà negli Istituti di Vita Apostolica (IVA), non dimenticando, però, che la vita consacrata, sebbene non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene indiscutibilmente alla vita ed alla santità della Chiesa (cf. can. 207, § 2) ed è anzi espressiva della sua stessa natura.
In questo contesto, allora, deve trovare la collocazione ed il suo ruolo specifico il Superiore maggiore nel caso in cui sia anche Ordinario: espressione propria e specifica dell’unica potestà che viene da Cristo in favore dell’unica Chiesa da Lui fondata. Alla luce di quanto detto, si danno attualmente tre punti dottrinalmente sicuri: il riferimento al ministero petrino (cf. Communionis notio n. 16; Vita consecrata, n. 47); la giusta autonomia – che mai potrà essere intesa come indipendenza – di vita e di governo degli Istituiti religiosi e la cosiddetta esenzione, che però non possono essere invocate per giustificare scelte che destabilizzerebbero l’organica comunione ecclesiale (cf. cann. 586, § 1; 591; Vita consecrata, n. 49); i Superiori maggiori degli IR e delle SVA clericali di diritto pontificio, godono della potestà ecclesiastica di governo e sono quindi a pieno titolo Ordinari (cf. cann. 134, § l; 596, § 2).
Per chiarire con quale potestà reggono l’IR, la Nota riserva una breve parte anche riguardo ai Superiori maggiori che non sono Ordinari, cioè che non possiedono contemporaneamente le tre connotazioni: religiosi, clericali e di diritto pontificio. Con il superamento del concetto di «potestà dominativa», il can. 596, § 1, introduce una potestà indeterminata che è comune a tutti gli IVA e che riceve la sua qualifica dal § 3 dello stesso canone nell’estendere a questa potestà, inferiore rispetto a quella del § 2, l’applicazione dei cann. 131, 133 e 137-144 che regolano la potestà di governo.
Ai Superiori non insigniti dell’ordine sacro o, comunque, di IS o di IR di diritto diocesano, il can. 596, § 1 riconosce una partecipazione alla potestà di regime da esercitarsi in chiave di cooperazione cum clericis (cf. can. 129, § 2).
L’ufficio di Superiore, indipendentemente dal suo status di chierico o di laico, è in connessione con la gerarchia ecclesiastica, Sommo Pontefice o Vescovo diocesano, a seconda dell’autorità che ha eretto l’Istituto. Si tratta pertanto di giurisdizione limitata, nel suo oggetto dal diritto universale e dalle Costituzioni e nel suo esercizio dal can. 596, § 3.
Riorganizzazione delle circoscrizioni dei religiosi
La Nota sulla riorganizzazione delle circoscrizioni dei nostri Istituti, anche se tratta della questione da un punto di vista eminentemente giuridico, prende anche atto e si confronta con un processo storico in corso e che, con alterne vicende, ha attraversato tutto l’ultimo cinquantennio: il ridimensionamento/riorganizzazione delle istituzioni di vita consacrata, specie – ma non esclusivamente – per il calo delle vocazioni, per la crescita dell’età media, per il cambiamento culturale che rende «inadeguate» alcune opere tradizionali [...]. Del resto, «il binomio declino-rinascita attraversa tutta la storia della vita religiosa con ritmi ora lenti, ora repentini e talvolta con esiti fatali; binomio che coniuga lucida consapevolezza e sofferto smarrimento. Binomio che si inscrive in quella che si potrebbe chiamare attitudine alla metamorfosi della vita religiosa […]. Grazie a questa capacità di metamorfosi, la vita religiosa attraversa i tempi […] per abilitarci al cambiamento e a non subirlo, anzi a valorizzarlo come risorsa cognitiva atta ad intercettare il nostro kairòs nella storia della salvezza». Infatti, la riorganizzazione delle circoscrizioni, anche se talvolta effettuata con fatica e dolore, può diventare l’occasione per operare scelte che rilancino le nostre presenze nelle Chiese locali in chiave carismatica, promuovendo la qualità della vita evangelica e la testimonianza dei consacrati.
Ed è esattamente in quest’ottica di «rigenerazione» che sarebbe auspicabile intendere e vivere i processi di riorganizzazione delle circoscrizioni degli IR e delle SVA, sotto il profilo della normativa sia canonica (diritto universale e proprio) sia civile (e concordatario), come pure della prassi del Dicastero per gli IVS e le SVA.
Per tale ragione, la Nota offre, come punto di partenza, i principi e valori teologico-giuridici su cui fondare il processo di riorganizzazione, in particolare i concetti di «partecipazione», «discernimento personale e comunitario», «patrimonio o carisma dell’Istituto e giusta autonomia». Successivamente, la Nota si propone di fare chiarezza su termini, concetti e modalità di attuazione, dandone una definizione e una interpretazione accurata attraverso una disamina agile degli aspetti sia di diritto sostantivo sia di diritto procedurale, canonico e civile, nell’ottica di una necessaria razionalizzazione delle forze per una «fedeltà dinamica» (Vita consecrata, n. 37), attuata in un clima di «discernimento», che tenga conto anche delle difficoltà di carattere umano, spirituale ed apostolico, oltre che giuridiche e patrimoniali. Sono altresì indicati i documenti richiesti dalla prassi del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
Convenzioni tra diocesi/parrocchie e religiosi
Gli Schemi-tipo delle convenzioni tra diocesi/parrocchie e Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica raccolgono l’esperienza della costruttiva collaborazione pastorale e del cammino sinergico tra la CEI, la CISM e l’USMI, tramite il lavoro attento e propositivo della Commissione Mista (Vescovi-IVA e SVA) e la perizia degli uffici giuridici.
Le convenzioni elaborate da CEI, CISM ed USMI sono sette (Schema-tipo: affidamento parrocchia territoriale/personale, parrocchia territoriale con annessa missio cum animarum, parrocchia territoriale con annessa parrocchia personale, rettoria, rettoria con annessa missio cum cura animarum, santuario, pluriservizi) e rappresentano un vero vademecum che semplifica, unifica e offre riferimenti certi per una effettiva intesa pastorale, espressione del valore teologico, ecclesiale e giuridico delle mutue relazioni tra vita consacrata e diocesi e/o parrocchie.
Consapevoli che il futuro si costruisce insieme, preservandoci «dalla malattia dell’autoreferenzialità», abbiamo bisogno di ristabilire un virtuoso circuito di reciproca parola scambiata.
Abusi e violenze: orientamenti per i Superiori Maggiori
La Nota sugli abusi è stata redatta congiuntamente dall’Area giudica della CISM e dell’USMI. Tiene conto degli aggiornamenti normativi sia circa le sanzioni penali nella Chiesa, secondo il novellato Libro VI del CIC, sia circa i delitti riservati; considera, poi, le novità del Vademecum del DDF nella sua seconda edizione, su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuali di minori commessi da chierici, del 5 giugno 2022; e, infine, considera il fenomeno degli abusi nella sua accezione più ampia rispetto ai soli abusi sessuali.
La prima parte della nota considera l’abuso in generale e quindi non solo l’abuso sessuale, ma anche l’abuso di autorità, di potere, spirituale e di coscienza. Tiene presente i delitti penali commessi da chierici e le norme disciplinari che toccano anche i non chierici, religiose e religiosi.
Tiene in considerazione la Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale della Penitenzieria apostolica. Introduce, solo accennando, alla procedura circa «altri abusi»: in specie, i casi di abuso e/o di negligenza della potestà ecclesiastica, dell’ufficio o dell’incarico sono regolati dal disposto del can. 1378, che intende tutelare il corretto esercizio di potestà, uffici e ministeri nella Chiesa; e i casi di abuso di coscienza e spirituali, nella misura in cui non vi è una specifica legislazione universale o particolare, saranno valutati, mutatis mutandis, conformemente alla disciplina penale e/o disciplinare vigente.
LUIGI SABBARESE, cs