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RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ SPORTIVE
2023/2, p. 4
In occasione dello svolgimento delle attività ludiche sportive è assai frequente che si verifichino incidenti con conseguenti lesioni fisiche a scapito dei partecipanti.

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Responsabilità e attività sportive
In occasione dello svolgimento delle attività ludiche sportive è assai frequente che si verifichino incidenti con conseguenti lesioni fisiche a scapito dei partecipanti.
Normalmente le lesioni vengono causate involontariamente e chi le subisce non può opporre alcuna responsabilità oggettiva né nei confronti dell’autore del danno né tanto meno nei confronti dell’Ente che ha organizzato l’attività. In sostanza una condotta rispettosa delle regole di gioco non potrà mai essere punibile e non potrà essere oggetto di un obbligo al risarcimento del danno provocato.
Può però verificarsi che l’infortunio venga causato involontariamente da un eccesso di agonismo o in alcuni casi anche volontariamente (ad es. fallo di reazione) con una evidente responsabilità personale di chi lo ha commesso. In questo caso, parlando soprattutto dei minori che frequentano le attività degli Enti, si apre uno scenario difficile da inquadrare, soprattutto sulla competenza del risarcimento economico dei danni procurati. Infatti, se è vero che gli Enti rispondono ai sensi del Codice Civile (art. 2048) del fatto illecito dei minori che sono sotto la loro vigilanza, altrettanto vero è che determinati atti volontari commessi da minori, possono anche essere attribuibili ad una “culpa in educando” di pertinenza del soggetto che esercita la patria potestà.
È evidente come la complessità della materia, non consente di “definire” in maniera chiara competenze, diritti e doveri delle parti. È quindi opportuno e doveroso procedere ad una verifica della portata delle coperture assicurative, stipulate dagli Enti e Congregazioni religiose per la tutela delle varie attività per far sì che, indipendentemente dalla concreta e dimostrabile responsabilità di un soggetto terzo, l’infortunato possa ricevere congrue e soddisfacenti indennità.
La rubrica è curata dalla Janua Broker SpA. Per ogni richiesta di chiarimenti e/o informazioni potrete rivolgervi a: Janua Broker SpA - Via XX Settembre 33/1 - 16121 Genova - Tel: 010.291211 – Fax 010.583687 - email genova@januabroker.it