Prezzi Lorenzo
Religioso superiore non chierico
2022/6, p. 3
Le poche righe del rescritto di papa Francesco del 18 maggio aprono la possibilità che religiosi non chierici (non ordinati preti) possano rivestire ruoli di superiore locale, di superiore provinciale e di moderatore supremo o superiore generale, in difformità di quanto il codice di diritto canonico (can 588, par. 2) e il diritto proprio di ogni istituto hanno finora indicato.

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Religioso superiore non chierico
Le poche righe del rescritto di papa Francesco del 18 maggio aprono la possibilità che religiosi non chierici (non ordinati preti) possano rivestire ruoli di superiore locale, di superiore provinciale e di moderatore supremo o superiore generale, in difformità di quanto il codice di diritto canonico (can 588, par. 2) e il diritto proprio di ogni istituto hanno finora indicato. La diversità del percorso per rivestire la carica (sono nominati i superiori locali e provinciali, seppur dopo consultazione di tutti, mentre il generale è eletto dal capitolo generale) non influisce sulla possibilità che un religioso laico rivesta ruoli di potestà. Il provinciale e il suo consiglio possono farlo per le singole comunità, mentre per le figure di maggior ruolo (provinciale e generale) può avvenire con il permesso scritto (discrezionale e per i singoli casi) del dicastero per i religiosi e la vita consacrata.
L’indirizzo attuale ha una lunga gestazione. All’indomani del Concilio, quando le famiglie religiose furono chiamate ad aggiornare le proprie costituzioni e il proprio diritto interno vi furono molte richieste che ai religiosi non chierici fossero aperte tutte le cariche interne. Ma bisogna attendere il 1984 perché la plenaria del dicastero dei religiosi (composta dai dirigenti della Congregazione, da esponenti di altri dicasteri e dai vescovi locali nominati dal Papa al ruolo) ne discuta. Nel 2001 le famiglie religiose minorite (francescani) ripropongono la richiesta in ragione della laicità del fondatore (Francesco non fu mai ordinato prete) e per la centralità della fraternità e la esigita uguaglianza dei suoi membri. Nel 2017 è l’Unione superiori maggiori (USG) a rinnovare la domanda, spinta dalla richiesta di diverse famiglie religiose e dai permessi che, occasionalmente, venivano già dati per l’uno o l’altro caso. Si arriva così all’attuale disposizione canonica.
Piccoli scostamenti e grandi possibilità
Pur nella sua limitata applicazione, la nuova norma alimenta questioni assai maggiori e impegnative. Ne accenno alcune. Quella più ampia è relativa alla potestas nella Chiesa, cioè a quanti nelle comunità cristiane possono assumerla. Già la riforma della curia, Praedicate evangelium, contempla la possibilità che in alcuni dicasteri vaticani vi siano laici e laiche ai vertici, ma il tono prevalente del codice di diritto canonico va in senso contrario. Una seconda questione è relativa all’ordinario. Tale è anzitutto il vescovo, ma lo è anche il superiore maggiore fra i religiosi. Se un religioso laico può rivestire il ruolo di ordinario significa che nella Chiesa il potere di giurisdizione può essere allargato al di là della cerchia dei chierici. Ma si apre anche una terza questione relativamente alle nuove famiglie religiose, quelle che contemplano la presenza di vocazioni diverse (laici, laiche, famiglie, chierici, religiose). In questo caso il moderatore supremo può essere sia un laico, sia una laica. Finora si prevede che sia l’assistente o il vice (necessariamente chierico) a garantire la legittimità delle disposizioni. Ma per quanto sarà così?
Suggestioni e domanda che esulano dal testo la cui intenzionalità di fondo è il discernimento e l’opportunità. Sono già operative figure laicali che reggono singole comunità. Si tratta di prendere atto che in certi ruoli (di gestione di grandi opere ad esempio) talora il più adatto è un religioso laico a cui è bene conferire anche il ruolo di superiore (locale o maggiore). Un dato di realtà che ha comunque bisogno di un discernimento da parte del dicastero. Compito che non vorrebbe alimentare un centralismo improprio, quanto piuttosto di verifica delle procedure e di garanzia di piena legittimità per le decisioni prese successivamente dall’eletto o nominato. Nella Chiesa succede che piccoli scostamenti in luoghi apparentemente marginali possano indicare interessanti sviluppi successivi per contesti assai più ampi.
LORENZO PREZZI