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LA RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI (SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 22752 DEL 4/10/2013)
2021/10, p. 4

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La responsabilità della Scuola in materia di vigilanza sugli alunni (Sentenza Corte di Cassazione n. 22752 del 4/10/2013)
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013, ha precisato che ci deve essere del personale scolastico a vigilare sugli allievi che, prima dell’inizio delle lezioni, attendono il suono della campanella nel cortile esterno di pertinenza della scuola. Gli alunni non possono essere lasciati soli.
I giudici della Corte di Cassazione si sono pronunciati rigettando il ricorso proposto da MIUR e da una scuola elementare di Cerveteri con la sentenza della Corte di Appello di Roma che li aveva condannati al risarcimento del danno subito da una allieva che era scesa dallo scuolabus e stava aspettando l’inizio delle lezioni nel cortile antistante la scuola, quando salita su un muretto, era caduta fratturandosi la tibia.
La Corte scrive che: «In ipotesi di danno come nella specie cagionato dall’alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni» (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).
Nel caso in esame, l’accesso al cortile per gli allievi che arrivavano in anticipo veniva consentito ogni mattina con l’apertura dei cancelli, ma la scuola non aveva provveduto ad organizzare un servizio di vigilanza che tenesse sotto controllo i ragazzi nel tempo che li separava dall’ingresso in aula con l’affidamento alle maestre.
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