Casini Sergio
Il documento “Vos estis lux mundi” sugli abusi: norme, competenze e tempi
2019/6, p. 6
Il 9 maggio 2019 è stata promulgata, mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano, la lettera apostolica in forma di motu proprio “Vos estis lux mundi”. Il documento, firmato da papa Francesco il 7 maggio 2019, entrerà in vigore il prossimo 1° giugno. Le norme contenute nel motu proprio sono approvate ad experimentum per un triennio.

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Il documento “Vos estis lux mundi” sugli abusi:
norme, competenze e tempi
Il 9 maggio 2019 è stata promulgata, mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano, la lettera apostolica in forma di motu proprioVos estis lux mundi”.
Il documento, firmato da papa Francesco il 7 maggio 2019, entrerà in vigore il prossimo 1° giugno.
Le norme contenute nel motu proprio sono approvate ad experimentum per un triennio. Nella Nota esplicativa pubblicata dall’organo d’informazione vaticana lo stesso 9 maggio, si ricorda che dopo l’incontro tenutosi in Vaticano lo scorso mese di febbraio sulla “Protezione dei Minori nella Chiesa”, il 26 marzo sono stati promulgati tre provvedimenti “sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili”: un Motu proprio, una legge, e linee guida per la Curia Romana, la Città del Vaticano, e il Vicariato della Città del Vaticano (http://www.settimananews.it/chiesa/sugli-abusi-le-sospette-convergenze-dei-critici/;http://www.settimananews.it/chiesa/abusi-lincontro-e-le-decisioni/). Il Motu proprio “Vos estis lux mundi” contiene, invece, la nuova normativa per la Chiesa universale.
Cellule di ascolto
Il testo, composto da un proemio seguito da 19 articoli, è diviso in due titoli: il primo contiene le disposizioni generali e il secondo le disposizioni concernenti i vescovi e coloro che sono a essi equiparati. Vi si stabiliscono le procedure da seguire in tutta la Chiesa quando vengono segnalati delitti in ambito sessuale commessi da chierici di qualunque grado o da religiosi, oppure quando si configurano, da parte dei superiori, condotte tese a coprire gli abusi o a eludere le indagini.
Fra le novità più importanti c’è l’obbligo, per ogni diocesi, di dotarsi entro un anno di strumenti stabili e facilmente accessibili per presentare segnalazioni riguardanti gli abusi sessuali commessi da chierici o religiosi, o la loro copertura.
Altra importante novità è l’obbligo per tutti i chierici e i religiosi di segnalare tempestivamente all’Ordinario del luogo o alla Santa Sede tutte le notizie di abusi di cui vengano a conoscenza, come pure le eventuali omissioni e coperture nella gestione dei casi.
I chierici sono però liberati dall’obbligo, per quanto fu loro manifestato non solo in ragione della confessione sacramentale, ma, più in generale, anche in ragione del sacro ministero, ai sensi del can. 1548 § 2. L’obbligo in quanto tale riguarda soltanto i chierici e i religiosi, ma tutti possono presentare segnalazione per condotte che potrebbero configurarsi come criminali, poiché il dovere morale di segnalare gli abusi riguarda tutti.
Il motu proprio di papa Francesco si riferisce non soltanto alle molestie e alle violenze sui minori di diciotto anni o sui cosiddetti “adulti vulnerabili”, ma anche a qualunque violenza sessuale o molestia conseguente all’abuso di autorità.
Risulta peraltro ampliata la nozione di “persona vulnerabile”, che non è più limitata a chi non ha l’uso abituale della ragione: nel motu proprio, infatti, tale nozione comprende anche le situazioni occasionali e transitorie di incapacità di intendere e di volere, oltre alle disabilità di ordine fisico.
Le condotte di copertura
Nel documento vengono poi colpite con forza le cosiddette “condotte di copertura”, cioè tutte le omissioni o azioni dirette a interferire o a eludere le indagini civili o le indagini canoniche nei confronti di chierici o religiosi per delitti di abuso sessuale.
Si definisce anche il rapporto con le legislazioni civili dei rispettivi paesi: infatti, le norme stabilite da papa Francesco si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti l’obbligo di segnalazione alle autorità civili competenti.
Di grande rilievo sono i paragrafi dedicati alla tutela di coloro che riferiscono notizie di abusi, i quali non possono essere sottoposti a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni a motivo della loro denuncia.
Alle vittime non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto della segnalazione. Si stabilisce inoltre che le vittime e le loro famiglie siano trattate con dignità e rispetto, e sia garantita loro un’adeguata assistenza spirituale, medica e psicologica.
Sui vescovi e il metropolita
Il motu proprio affronta con determinazione lo spinoso tema delle indagini a carico dei vescovi, dei cardinali, dei superiori religiosi e di quanti abbiano a vario titolo, anche solo temporaneamente, la guida di una diocesi o di un’altra Chiesa particolare, sia che siano indagati per abusi sessuali compiuti direttamente, sia che vengano accusati di avere coperto o di non avere voluto perseguire abusi commessi da altri.
In tale contesto è di rilievo la novità riguardante il coinvolgimento del metropolita, che riceve dalla Santa Sede il mandato di investigare, nel caso che la persona denunciata sia un vescovo.
La “tempistica” prevista dal motu proprio di papa Francesco è di grande interesse, poiché implica che le diocesi sappiano dotarsi di tutti gli strumenti, in termini di persone qualificate e risorse, che garantiscano lo svolgimento delle procedure nel pieno rispetto dei termini: infatti, una giustizia troppo lenta, scarsamente tempestiva e priva di tempi certi, è una giustizia ingiusta. Chi è incaricato di investigare, dopo trenta giorni deve trasmettere alla Santa Sede un’informativa sullo stato delle indagini, che devono essere concluse entro il termine di novanta giorni. Sono possibili proroghe per giusti motivi.
Allo scopo di assicurare celerità alle indagini, il motu proprio prevede che il metropolita, secondo la necessità del caso, possa avvalersi dell’aiuto di persone qualificate, in particolare tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici. Quest’ultimo elemento è di un certo rilievo, perché sembra andare nella direzione di un superamento più generale, e non solo nei termini di una dispensa concessa caso per caso, della riserva ai soli chierici della trattazione di determinati delitti commessi da chierici.
La responsabilità ultima delle indagini rimane affidata al metropolita, ma le norme prevedono ora che le Conferenze episcopali e le diocesi preparino liste di persone qualificate, chierici e laici, disponibili a collaborare.
Rimane intatta la presunzione di innocenza della persona indagata, che potrà essere avvisata dell’esistenza dell’investigazione a suo carico quando ciò sia richiesto dal dicastero competente. L’obbligo di notificare l’accusa sussiste solo all’apertura di un procedimento formale, sicché si può omettere nella fase preliminare, se l’integrità dell’indagine o delle prove lo richiede.
Strumento operativo
Il motu proprio non modifica le pene previste per i singoli delitti ma stabilisce le procedure per la segnalazione e l’indagine previa e per la trasmissione dei risultati al dicastero vaticano competente, che procederà quindi, a norma del diritto, sulla base delle leggi canoniche già esistenti. Acquisiti i risultati dell’investigazione previa, la Santa Sede potrà immediatamente imporre misure preventive e restrittive alla persona indagata. A conclusione di queste scarne e parziali considerazioni, inevitabilmente sommarie, ritengo doveroso sottolineare un dato incontrovertibile: mediante questo nuovo strumento giuridico, che aggiunge un altro importante tassello all’ormai imponente produzione normativa dell’attuale Pontefice, viene offerto ai vescovi e alle Chiese particolari uno strumento operativo e pratico, dalla cui attuazione molto dipenderà l’efficace prevenzione e il contrasto degli abusi sessuali da parte di chierici e religiosi.
Sergio Casini