Prezzi Lorenzo
VANGELO, DIRITTO E VISSUTO CRISTIANO
2019/5, p. 30
Il card. Francesco Coccopalmerio, in questa seconda parte, affronta i problemi dei cristiani relativi all’ecologia, i compiti del dicastero per i testi legislativi e se è necessaria la figura del moderator curiae e, nel caso, quale ruolo rivestirebbe.

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Testimoni
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Intervista al card. Coccopalmerio (2° parte)
VANGELO, DIRITTO
E VISSUTO CRISTIANO
Il card. Francesco Coccopalmerio, in questa seconda parte, affronta i problemi dei cristiani relativi all’ecologia, i compiti del dicastero per i testi legislativi e se è necessaria la figura del moderator curiae e, nel caso, quale ruolo rivestirebbe .
Gli articoli della Laudato si’
– Mi pare che lei aggiungerebbe volentieri, all’elenco dei doveri dei fedeli espressi nelle opere di misericordia, un altro dovere fondamentale, del quale so che lei ha parlato in qualche occasione, in tempi recenti.
«Lei si riferisce a una mia proposta di indicare tra i doveri fondamentali di tutti i fedeli cristiani e perciò di inserire nel codice il dovere dell’ecologia, cioè quello di tutelare e di promuovere l’integrità del creato. Tale dovere ci è richiamato dalla enciclica Laudato si’ di papa Francesco e viene certamente indicato come dovere grave non solo di tutti gli uomini, ma anche in modo speciale di tutti i fedeli cristiani. Per tale motivo dovrebbe avere un posto nel codice.
Potrebbe essere formulato così:
“ § 1 Tutti i fedeli cristiani ciascuno nelle sue condizioni hanno il grave dovere e il corrispondente intangibile diritto, di tutelare e di promuovere l’ambiente naturale nel quale viviamo, considerandolo casa comune, anche al fine di tramandarlo, integro e accresciuto, alle nuove generazioni.
§2 I fedeli inoltre hanno il diritto di promuovere iniziative o di fondare associazioni al fine di attuare ancora più efficacemente la tutela e la promozione del creato”».
– Dopo le riflessioni che ci siamo scambiati sul diritto canonico e sul codice relativo, il discorso va spontaneamente al dicastero per i Testi Legislativi, da lei presieduto per undici anni. All’inizio dell’anno scorso, lei ha pubblicato, per la Libreria Editrice Vaticana, un volumetto di una cinquantina di pagine, a cui ha dato il titolo Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e in cui illustra i compiti principali di questo dicastero della curia romana in aiuto al Papa: legislazione, vigilanza, interpretazione, promozione. Potrebbe spiegarli?
«Dopo le riflessioni sul diritto e sul codice, è più facile parlare del dicastero della curia romana competente per tale materia e cioè del dicastero per i Testi Legislativi. Sappiamo che ogni dicastero compie un’attività del papa in servizio della Chiesa universale. E noi ci siamo chiesti quale sia precisamente l’attività che il papa compie attraverso questo dicastero. Certo, la Pastor bonus ne parla in modo autorevole, agli artt. 154-158. Però, abbiamo riflettuto, abbiamo anche pregato, e ora abbiamo abbastanza chiaro che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi aiuta il papa nel suo difficile servizio di promuovere il diritto canonico e quindi i codici relativi.
Compiti del dicastero
– In che consistono le attività del dicastero da Lei indicate nel volumetto: legislazione, vigilanza, interpretazione, promozione?
Ci siamo convinti che il primo ambito di aiuto al Papa è quello relativo alla legislazione.
Risulta del tutto evidente che il dicastero per i Testi Legislativi non è legislatore, (l’unico e supremo legislatore nella Chiesa è il papa), però ha il compito di suggerire al papa quali interventi legislativi sarebbe opportuno compiere, e ciò nel duplice caso o di lacuna legis o di legge invecchiata e quindi inutile o dannosa.
Se, come detto, il compito del diritto canonico è quello di indicare l’identità del fedele cattolico e i doveri corrispondenti a tale identità, dobbiamo essere consapevoli che avere leggi buone, cioè, appunto capaci di indicare identità e attività dei fedeli cattolici, è compito essenziale del papa supremo pastore e legislatore e del dicastero suo aiutante in questo fondamentale servizio».
«Connessa con la funzione di mantenere aggiornata la legislazione della Chiesa è un’altra funzione, quella cioè di vigilare perché l’ordinamento canonico sia efficacemente applicato. Sarebbe infatti inutile avere leggi buone se poi queste non venissero applicate o perché dimenticate o perché contraddette con qualche prassi difforme. Di qui una attenta vigilanza. Questo compito di controllo si esplica in vari modi, per esempio nel giudicare la legittimità di tutte le nuove norme che i vari soggetti nella Chiesa, a cominciare dalla curia romana, vanno continuamente producendo.
Un’altra funzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è quella della ricorrente interpretazione delle norme canoniche, ma soprattutto della continua risposta a tanti quesiti che vengono inviati, quasi giornalmente, da pastori e da fedeli. Le leggi della Chiesa sono ormai sufficientemente chiare, ma varie persone hanno dubbi e si rivolgono al dicastero per maggiore chiarezza e per maggiore tranquillità.
E poi altre attività che non sto qui a dettagliare, ma che servono a promuovere la conoscenza e la prassi del diritto canonico e vanno dal sito internet, alla pubblicazione della rivista Communicationes, ai convegni di studio, alla promozione della docenza del diritto canonico, alla fondazione e allo sviluppo delle associazioni di canonisti in tutto il mondo, al colloquio con i vescovi in visita ad limina, e altre similari.
Considerate le precedenti spiegazioni, mi si consenta uno spontaneo paragone: nello stesso modo in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede è garante nella Chiesa universale della orto-dossia, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ritiene di essere garante, a servizio della Chiesa universale, della orto-prassi canonica».
– Nonostante quello che lei ci ha detto e di cui ci ha offerto competenti ragioni, mi pare che nella curia romana si nota una certa fatica nell’accettare il ruolo e il peso del dicastero per i Testi Legislativi, anche per l’innegabile motivo che la storia di questo dicastero è abbastanza recente.
«È vero. E tali resistenze sono, per noi operatori del diritto, da una parte, sgradevole motivo di delusione con relative tentazioni di scoraggiamento, ma, dall’altra, stimolo continuo per ripensare la finalità del diritto canonico».
Il servizio della curia romana
– Il discorso che abbiamo fatto su un dicastero della curia romana acuisce spontaneamente la curiosità e induce a presentarle domande sulla curia romana nel suo complesso. Si è discusso e si discute molto sulla riforma di tale istituzione, sulla dialettica italianità o internazionalità, strumento di centralizzazione o di coordinamento, baluardo difensivo o centro di stimolo. Lei quale idea si è fatta?
«Anche qui il discorso sarebbe complesso e lungo. In sintesi. La costituzione apostolica Pastor Bonus, del 28 giugno 1988, con la quale il santo pontefice Giovanni Paolo II ha inteso continuare la delicata opera di strutturazione ottimale della curia romana, contiene nella introduzione alcuni testi per noi significativi. Ne cito solo il seguente: “ … il Concilio afferma: nell’esercizio della sua suprema, piena e immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò adempiono il loro compito nel nome e nell’autorità di lui, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri Pastori”(Christus Dominus, 9)… Da tutto ciò risulta chiaramente che la caratteristica principale di tutti e di ciascun dicastero della curia romana è quella ministeriale, come affermano le parole già citate dal decreto Christus Dominus, e soprattutto quella espressione: ‘Il Romano Pontefice si avvale dei dicasteri della Curia Romana’. Si indica così in un modo evidente l’indole strumentale della curia, descritta in un certo senso come uno strumento nelle mani del papa, talché essa “non ha alcuna autorità né alcun potere all’infuori di quelli che riceve dal Supremo Pastore”( Pastor Bonus, Introduzione, n.7). Partendo dall’autorevole indicazione del testo appena citato, possiamo lasciarci guidare da un presupposto teorico-pratico assolutamente chiaro e sicuro: la curia romana esiste per aiutare il romano pontefice a compiere in modo ottimale le sue molteplici attività in servizio della Chiesa universale. Su tale presupposto si coglie al contempo e molto logicamente la strutturazione di fondo della curia romana: infatti il romano pontefice svolge molteplici attività in servizio alla Chiesa universale e la curia romana lo aiuta a svolgerle in modo ottimale; se ora individuiamo ed elenchiamo tali attività del papa e affidiamo ciascuna di esse a vari soggetti o strutture, abbiamo immediatamente e logicamente una serie di organismi di curia, ciascuno dei quali ha la titolarità di una delle attività del papa da svolgere in suo aiuto. Sono nati così le congregazioni, i pontifici consigli, i tribunali, gli uffici e altri organismi, insomma le parti della curia, che si denominano anche dicasteri. Ogni dicastero ha una competenza e questa competenza consiste precisamente in una attività del papa (a volte una principale e altre secondarie o accessorie) da svolgere in aiuto al papa. Così, solo per esemplificare e ribadire il concetto, la Congregazione per la Dottrina della Fede vigila, in aiuto al papa, sulla correttezza della fede cattolica, attività, questa, evidentemente propria del pastore supremo; oppure il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani si adopera, in aiuto al papa, perché venga raggiunta la piena riunione tra le Chiese, altra opera del Pastore supremo, e così via».
Un moderator curiae?
– Una curia romana che compie le opere del papa, il quale serve la Chiesa universale, deve necessariamente essere concepita come una istituzione che serve lei stessa la Chiesa universale, quindi i vescovi, le conferenze episcopali. Nel suo dicastero ha potuto sperimentare concretamente questo servizio?
«Direi di sì, per vari motivi o in vari settori. Ne segnalo tre. Una delle attività più importanti e più interessanti è sempre stata l’accoglienza delle conferenze episcopali che venivano in visita ad limina. Ricevendo i vescovi di tutto il mondo, presentavamo a loro i problemi e le prospettive del diritto canonico, per esempio l’opportunità pastorale di celebrare sinodi diocesani, di avere e di far agire tutti gli organismi di sinodalità, quali il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, i due consigli parrocchiali, o di avere canonisti preparati che nella curia aiutino il vescovo nella correttezza degli atti di governo, o di disporre di una associazione di canonisti che aiutino la conferenza episcopale, la possibilità e opportunità di costituire un tribunale penale come quelli per la nullità matrimoniale.
Una seconda attività a servizio della Chiesa nel mondo è quella di rispondere alle tante richieste di chiarimenti, che provengono da Vescovi, sacerdoti o semplici fedeli.
E un ulteriore servizio nel senso dell’uscita – diciamo – dal centro è quello del pieno rispetto e della convinta valorizzazione delle Chiese orientali, per le quali il dicastero ha ottenuto un ufficiale dedicato a questo compito e vuole collaborare da vicino con la congregazione per le Chiese orientali».
– Un’ultima domanda sulla curia romana. Lei ha suggerito la figura del moderator curiae. Quale ruolo rivestirebbe? Come coordinarlo con la Segreteria di Stato?
«Per servire il papa in modo efficace, la curia romana deve essere una struttura idonea. Per ottenere un risultato soddisfacente, si coglie la necessità di un soggetto che si occupi della curia romana in modo diretto ed esclusivo, promuovendone la qualità e il continuo aggiornamento. La figura operativa sopra delineata sarebbe un moderator curiae romanae, figura analoga al moderator curiae nelle grandi diocesi (cf. can. 473, §2). Il moderator curiae romanae avrebbe diversi compiti dei quali posso dare qualche semplice esempio: preservare l’identità di ogni dicastero, valutando l’opportunità di apportare dei cambiamenti; garantire il rispetto delle competenze affidate a ciascun dicastero e assicurare che il rapporto tra dicasteri sia positivo e collaborativo; individuare persone competenti per le varie attività dei dicasteri, tenendo anche conto della opportuna internazionalizzazione della curia e interessando regolarmente le conferenze episcopali; promuovere la formazione permanente, di natura professionale e spirituale, di tutti gli addetti della curia, anche mediante iniziative di predicazione e di preghiera comune; favorire riunioni di capi dicastero e di segretari per reciproca conoscenza e opportuno scambio di opinioni in vista di decisioni comuni; curare l’organizzazione, su richiesta degli interessati, di incontri interdicasteriali, generali o particolari evitando eccessive burocratizzazioni. È evidente che un’istituzione come quella descritta deve trovare la sua collocazione, nell’ambito della Segreteria di Stato, la quale attrezzerà un’apposita sezione, dotata di un capo e di tanti addetti quanti concretamente la prassi richiederà».
a cura di Lorenzo Prezzi